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La Legge n. 199/2025 ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, comunemente definita “Rottamazione quinquies”.
L’istituto consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con un significativo abbattimento degli accessori, prevedendo lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi iscritti a ruolo, ivi compresi gli interessi di mora. Rimangono, invece, integralmente dovuti il capitale e le spese di notifica e di eventuale procedura esecutiva. Rientrano nell’ambito applicativo i debiti derivanti da liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni fiscali, i contributi previdenziali INPS dichiarati ma non versati, nonché le sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali.
L’adesione alla procedura deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2026, mediante presentazione di apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con la domanda, il contribuente individua i carichi oggetto di definizione, opta per il pagamento in unica soluzione oppure per la rateizzazione e assume l’impegno alla rinuncia dei giudizi eventualmente pendenti aventi ad oggetto i medesimi ruoli.
La presentazione dell’istanza produce rilevanti effetti giuridici. In particolare, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi definibili; non possono essere avviate nuove azioni cautelari o esecutive e restano sospese quelle in corso, salvo il caso in cui sia già intervenuto un esito positivo dell’incanto. Rimangono tuttavia efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data della domanda.
Comunicazione dell’Agente della Riscossione
Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute e il dettaglio del piano di pagamento. Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con estensione del piano fino al 2035. Sulle somme oggetto di dilazione maturano interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Non è ammessa la compensazione mediante modello F24.
Decadenza dalla rottamazione
Il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata comporta la perdita automatica dei benefici della definizione agevolata. In tale ipotesi riprendono le attività di recupero coattivo e tornano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza precedentemente sospesi.
La misura rappresenta, pertanto, un’opportunità rilevante di regolarizzazione, ma richiede un’attenta valutazione della sostenibilità finanziaria del piano prescelto, alla luce del rigoroso regime decadenziale previsto dalla norma.
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